(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 14 luglio 2004)
                            IL PRESIDENTE
    Vista  la  legge  regionale  23 luglio  1984,  n.  30 concernente
«Interventi  straordinari  finalizzati  alla  ripresa  economica  nel
territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia»;
    Visto,  in  particolare,  il  capo  VIII della legge regionale n.
30/1984   concernente   «Interventi   per   la  ricerca  applicata  e
l'innovazione  tecnologica»  ai  sensi  del  quale  l'amministrazione
regionale   e'   autorizzata,  al  fine  di  promuovere  lo  sviluppo
tecnologico  delle  strutture  industriali della Regione, a concedere
contributi  alle  imprese  industriali,  loro  consorzi  e  centri  e
societa'  di ricerca industriale con personalita' giuridica autonoma,
consorzi fra imprese industriali ed enti pubblici;
    Visto  il proprio decreto n. 0451/Pres. del 22 settembre 1987 con
il  quale  e'  stato approvato il «Regolamento di attuazione del capo
VIII  della  legge  regionale  23 luglio  1984,  n.  30  e successive
modificazioni ed integrazioni.»;
    Visto  il successivo decreto n. 0220/Pres. del 24 luglio 2002 con
il  quale  sono  state  apportate  alcune  modifiche  al  regolamento
approvato  con  decreto  del  presidente  della  giunta  regionale n.
0451/1987;
    Visto  il  capo  IX  della legge regionale n. 30/1984 concernente
«Incentivi  alle  imprese  industriali  per  l'utilizzo  delle  nuove
tecniche  di gestione aziendale» ai sensi del quale l'amministrazione
regionale  e' autorizzata a concedere contributi alle piccole e medie
imprese  industriali  e  loro consorzi per l'acquisizione dei servizi
destinati  ad  elevare  il  livello  qualitativo  dei  prodotti  e ad
aumentare  la  produttivita'  oppure  a  migliorare  l'organizzazione
aziendale;
    Visto  il  proprio decreto n. 0451/Pres. del 27 novembre 2001 con
il quale e' stato approvato il «Regolamento di esecuzione concernente
le  modalita'  di  concessione  dei  contributi previsti dall'Art. 45
della   legge  regionale  23 luglio  1984,  n.  30,  come  sostituito
dall'Art. 19 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2»;
    Vista  la  legge  regionale  15 febbraio  1999,  n. 4 concernente
«Disposizioni  per  la formazione del bilancio pluriennale ed annuale
della Regione (legge finanziaria 1999)»;
    Visti,  in  particolare,  i  commi  da  33 a 39 dell'Art. 8 della
succitata   legge   regionale  in  base  ai  quali  l'amministrazione
regionale   e'   autorizzata  a  concedere  contributi  alle  imprese
industriali  per  realizzare o modificare impianti fissi o sistemi al
fine  del contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi
e favorire l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia;
    Visto  il proprio decreto n. 0303/Pres. del 18 agosto 2003 con il
quale  e'  stato  approvato il «Regolamento di attuazione della legge
regionale 15 febbraio 1999, n. 4, Art. 8»;
    Vista  la  legge  regionale  12 settembre 2001, n. 23 concernente
«Assestamento  del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003
ai sensi dell'Art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7»;
    Visti,  in  particolare, i commi da 1 a 7 dell'Art. 6 della legge
regionale  medesima  con i quali si stabiliscono interventi agevolati
al  fine  di  favorire il finanziamento delle piccole e medie imprese
industriali,  di  servizio  e  loro  consorzi, riservando particolare
attenzione tra queste alle imprese giovanili e femminili;
    Visto  il  proprio decreto n. 0118/Pres. del 2 maggio 2002 con il
quale  e'  stato  approvato  il  «Regolamento  per  l'utilizzo  della
provvista  mista  di  cui  all'Art. 6 della legge regionale n. 23 del
12 settembre 2001»;
    Vista  la  legge  regionale  5 dicembre  2003, n. 18, concernente
«Interventi  urgenti  nei  settori  dell'industria, dell'artigianato,
della  cooperazione,  del  commercio  e  del  turismo,  in materia di
sicurezza  sul  lavoro,  asili  nido  nei luoghi di lavoro, nonche' a
favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi»;
    Visto  il  capo  VI della legge regionale n. 18/2003, concernente
«Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro»;
    Visto, in particolare, il comma 3 dell'Art. 73 della citata legge
regionale   che  stabilisce  l'obbligo  di  integrare  i  regolamenti
disciplinanti le modalita' di concessione dei contributi alle imprese
da  parte  della  Regione o da enti o societa' da questa partecipati,
con le disposizioni attuative dei commi 1 e 2 del medesimo articolo;
    Ritenuto  necessario  integrare  i  succitati  regolamenti con le
disposizioni  attuative  dei  commi  1  e  2 dell'Art. 73 della legge
regionale  n.  18/2003,  ai  sensi di quanto disposto dal comma 3 del
medesimo articolo;
    Visto l'Art. 42. dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 1298 del
21 maggio 2004;
                              Decreta:
      E'  approvata l'integrazione, ai sensi dell'Art. 73 della legge
regionale  n.  18/2003,  in  materia  di  sicurezza  sul  lavoro,  ai
regolamenti  concernenti  modalita'  di  concessione  dei contributi,
approvati   con   decreto   del  presidente  della  giunta  regionale
22 settembre  1987,  n.  0451/Pres.,  decreto  del  Presidente  della
Regione 27 novembre 2001, n. 0451/Pres., decreto del presidente della
giunta   regionale   18 agosto   2000,  n.  0303/Pres.,  decreto  del
Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 0118/Pres., previsti dalle
leggi  regionali  n.  30/1984,  n.  4/1999  e  n.  23/2001, nel testo
allegato   al   presente   provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare
dette disposizioni quali integrazioni a regolamenti della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 17 giugno 2004
                                ILLY